L'applicazione della legge sull'uso degli alcolici nella Polizia Municipale: problemi e dubbi sull'applicazione

Applicazione della L. 30 marzo 2001 n. 125 Legge Quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.
In quanto appartenente agli RLS vi voglio mettere a conoscenza del fatto che ci troviamo di fronte alla necessità di capire bene se la Legge di cui sopra è di fatto applicabile per il nostro settore.


Nella Legge specificatamente non siamo citati ma all'interno di un " Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125, Intesa ai sensi dell'articol 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 . (Repertorio atti n. 2540 )" emanato della Conferenza permaanente per i rapporti tra lo Stato , le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006 n. 75, viene citato oltre alle Forze Armate, le Forze di Polizia , anche degli altri corpi armati ecc ecc
Il Concetto non è la condivisione del criterio, che ci trova d'accordo, il concetto è capire se è legittimo aplicare ai lavoratori le casistiche e le fattispecie delle Legge.

Ciao Enrico
Attendo commenti
Ce ne vorrà anche uno tecnico, e vi chiedo a chi ci si rivolge???

1 commento:

e.cipolat ha detto...

ATTIVITA’ LAVORATIVA – DIVIETO DI ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOOLICHE E USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI .

Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati – legge 125 del 30/03/2001 art. 15

Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto
di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001,n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta odierna del 16 marzo 2006; Visto l'art. 117 della Costituzione; Visto l'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, recante "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il compito di individuare le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali e' fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo puo' promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
Vista la nota n. 10092/16/431/22 del 25 ottobre 2005 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha trasmesso uno schema di decreto che individua le attivita' lavorative per le quali sono vietate l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
Considerati gli esiti della riunione, a livello tecnico, del 10 gennaio 2006, nel corso della quale le regioni, hanno posto come pregiudiziale all'espressione del parere l'utilizzazione della procedura dell'intesa prevista dall'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 ed hanno avanzato proposte di modifica ed integrazione all'allegato 1 del provvedimento in esame, successivamente formalizzate con nota del 16 gennaio 2006;
Considerato che, nella stessa sede, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riservandosi di valutare la pregiudiziale richiesta avanzata dalle regioni in ordine alla veste
giuridica del provvedimento, ha ritenuto accoglibili le integrazioni proposte, manifestando tuttavia l'esigenza di un ulteriore approfondimento;
Vista la nota n. 103538/16/431/22 del 19 gennaio 2006 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha comunicato l'avviso favorevole in ordine alla richiesta di adozione dell'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 riservandosi di inviare, non appena reso, il parere della Consulta nazionale alcol sul provvedimento;
Vista la nota n. 103968/16/431/22 del 9 marzo 2006 con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di intesa in esame, unitamente al parere della Consulta nazionale alcol, in cui risultano recepite tutte le proposte emendative formulate in sede tecnica, che e' stato trasmesso, in pari data, alle regioni ed alle province autonome;
Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome; Sancisce intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sull'individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nei seguenti termini:

Art. 1. - Attivita' lavorative a rischio

1. Le attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, per le quali si fa divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono quelle individuate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente intesa.
2. In relazione alla peculiarita' dei compiti istituzionali e delle esigenze connesse all'espletamento delle correlate mansioni, al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, degli altri Corpi armati e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, per gli aspetti disciplinati dalla presente intesa. La presente intesa, con il relativo allegato I, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato I

ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' O LA SALUTE DEI TERZI.
1) attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni);
b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974);
c) attivita' di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302);
d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);
e) vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290);
f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche);
g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162)
2) dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334);
3) sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualita' di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attivita' diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
6) attivita' di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
7) mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attivita' di guardia particolare e giurata;
8) mansioni inerenti le seguenti attivita' di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne;
e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti
funicolari aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi
posatubi;
h) responsabili dei fari;
i) piloti d'aeromobile;
l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
m) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
9) addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attivita' in quota, oltre i due metri di altezza;
11) capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
12) tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
13) operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
14) tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere





LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.


CONSIDERAZIONI ……MIE …………E……….. DI ALTRI

Da Enrico
La problematica dell’uso e abuso di alcool sui luoghi di lavoro indipendentemente dalle normative di Legge ci vede in primo piano preoccupati a prevenire un fenomeno che è causa diretta di incremento degli infortuni sul lavoro oltre ad essere un problematica sociale grave.
Il riconoscimento che la nostra categoria, come del resto molti altri dipendenti del comune, dagli autisti agli insegnanti , ecc ci deve portare a considerare il fenomeno come uno degli ipotetici rischi possibili sul luogo di lavoro e trattarlo come tale :
- diventa il problema relativo alla valutazione dei rischi per tutto l’Ente e non solo per la Dir. Polizia Municipale , con delle procedure uguali per tutti sia di prevenzione che di idoneità
- l’elemento della formazione diventa cardine senza il quale il datore di lavoro non puo escludersi dall’elemento della corresponsabilità .
Un ulteriore elemento da considerare è fondamentalmente la modalità con cui si affronta la problematica nel caso ci si trovi di fronte al sospetto di un caso di abuso o uso eccessivo di alcool in un caso specifico :
1. - garantire che lo stato di alcolemia sia determinato dal Medico Competente la Sicurezza e da nessun altro
2. - che siano garantiti i diritti di tutti i lavoratori
3. - che non debbano esserci possibilità di utilizzo di strumenti quali alcoltest direttamente dal datore di lavoro o da chi per esso
4. che l’attegiamento nei confronti dei lavoratori interessati non sia di esclusione dall’attività lavorativa ma la creazione di percorsi interni di recupero sia fisico che professionale -

- www.asl.milano.it/prevenzione/psal/docpdf/alcoldroga.pdf

I provvedimenti della Conferenza permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province Autonome relativi all’assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro ( 16 marzo 2006) data la sua delicatezza e l’importanza sociale dell’argomento trova diverse difficoltà nella applicazione pratica spesso legata a dubbi interpretativi .
Lo scopo della norma è la promozione di stili di vita sani attraverso l’informazione sui rischi legati all’abuso di bevande alcoliche, pertanto si tende al recupero dell’eventuale lavoratore con problemi di abuso di consumo di alcool e non alla sua esclusione dal lavoro e dal posto di lavoro e dalla società .
Il Divieto è da intendersi quale divieto di somministrare bevande alcoliche all’interno delle sedi di lavoro.
La norma di cui alla Legge 125 non definisce un limite di alcolemia ma definisce un divieto assoluto, bisogna comunque tenere in considerazione quelli che sono i livelli di alcolemia previsti dal Codice della Strada ( 0,5 mg/l) esame quest’ultimo che può essere effettuato solo dal Medico Competente per la Sicurezza.
……. Si ritiene che questi esami non abbiano ragione di essere utilizzati come esami di screening ma solo in casi particolari per confermare od escludere a fini preventivi condizioni in grado di determinare eventuali comportamenti dannosi per sé o per gli altri. Non sono pertanto accettabile programmi comprendenti accertamenti di screening mirati ad individuare il solo consumo cronico stante anche il divieto previsto dalla Legge 125/01 è riferito all’assunzione di bevande alcoliche nello stretto ambito lavorativo.
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria preventiva o periodica il Medico Competente può richiedere tutti gli accertamenti sanitari finalizzati che ritenga più opportuni per individuare le condizioni cliniche che possono portare limitazioni dell’idonietà lavorativa.
…….. Un regolamento analogo va fatto per gli accertamenti sanitari richiesti nel contesto della valutazione clinica di effettuata dall’ente pubblico ai sensi dell’articolo 5 della legge 300/70 ( statuto dei Lavoratori)




http://alcol.dronet.org/alcol_e_lavoro.html

Alcoldipendenza e promozione della salute negli ambienti di lavoro
In alcune realtà lavorative si possono riscontrare casi di dipendenza tra i lavoratori che spesso rendono estremamente pericolosa, anche per i colleghi, l'attività lavorativa, specie se tali persone sono adibite a mansioni particolari come la guida di mezzi di sollevamento, il controllo di impianti o di macchinari complessi.
Da un punto di vista medico legale attualmente si possono affrontare queste situazioni sulla base della legge 30 marzo 2001 n. 125.
L'articolo n. 15 di questa che viene definita la legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, applica ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione, l'articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. L'art. 124 attribuisce ai lavoratori tossicodipendenti, assunti a tempo indeterminato, il diritto di conservazione del posto di lavoro. Questo solo per il tempo necessario al recupero e, comunque, non oltre i 3 anni. Tale diritto è subordinato all'accesso ai trattamenti riabilitativi presso i servizi delle ULSS o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
L'articolo 15 della legge n. 125 prevede, inoltre, la specifica individuazione, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanit, delle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, per le quali è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, con verifica del controllo alcolimetrico sia da parte del medico competente, previsto dal D. Lgs. 626/94, sia da parte dei servizi sanitari di vigilanza.
Di fronte al dipendente con problemi legati all'uso di sostanze (alcol o droga) il datore di lavoro spesso assume uno di questi due comportamenti:
1. rifiuto, con rapido ricorso al licenziamento;
2. accettazione paternalistica, più facilmente nei confronti di alcolisti piuttosto che di altri tossicodipendenti. Ciò comporta la sottovalutazione del problema e delle sue conseguenze.
I casi di alcolismo conclamato sono solo l'epifenomeno di una realtà validamente dimostrata dallo studio della FIMMG (riportato più sopra) che ha dimostrato l'esistenza di una quota molto maggiore di persone con comportamenti pericolosi o a rischio per le modalità del bere. Considerato tutto questo, la logica più corretta è quella della Promozione della Salute: partire dalla nuova prospettiva che sposta l'attenzione dalla cura degli individui malati alla tutela, prevenzione e miglioramento della salute degli individui sani mentre vivono, lavorano, trascorrono il tempo libero in diversi ambienti e organizzazioni.
Si propone perciò un "approccio preventivo" per combattere il fenomeno della dipendenza nei luoghi di lavoro. Si tratta di una scelta che l'Azienda fa consapevolmente e volontariamente per ottenere risultati duraturi e misurabili nel tempo, qualora ritenga di dover affrontare questo problema perch presente tra i propri dipendenti.
La proposta di progetti aziendali di Promozione della Salute prevede:
o inserire nella valutazione dei rischi aziendali il problema della presenza del rischio da dipendenza da sostanze tra i lavoratori;
o prudentemente, i lavoratori identificati affetti da questo tipo di problematiche, vanno inseriti in attività lavorative compatibili con il loro stato di salute, scelte in collaborazione con il medico competente laddove sia previsto oppure in collaborazione con lo SPISAL;
o il datore di lavoro decide di avviare un Progetto di Promozione della Salute, atto ad affrontare il problema, spostando l'attenzione dalla cura delle persone ammalate alla tutela, prevenzione e miglioramento della salute di tutta la popolazione aziendale. L'azienda può inserire l'intervento contro la dipendenza in un ambito più ampio (stili di vita) che favorisca il modificare o l'abbandono di comportamenti dannosi e l'adozione di nuove abitudini di vita, favorevoli alla salute;
o la strategia per ottenere questi obiettivi prevede che il datore di lavoro coinvolga i soggetti aziendali per la prevenzione (il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il medico competente) e i Servizi competenti della U.L.S.S. (quali S.P.I.S.A.L., Ser.T, S.I.L) e all'occorrenza il volontariato sociale (ACAT, A.A.);
o gli strumenti utilizzabili, secondo un programma di azioni definite, sono diversi: informazione e formazione dei lavoratori, counselling da parte del medico competente, regolamenti aziendali e attribuzioni di responsabilità di controllo, interventi di case management nei confronti dei soggetti che possono essere seguiti in azienda oppure inserimento di lavoratori in percorsi terapeutici e riabilitativi con il coinvolgimento del medico di base.